Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20655 del 17/07/2023 (Rv. 668310 - 01)
Procedimento - liquidazione dell’indennità - determinazione (stima) - Evento sismico - Regione Abruzzo - Art. 2, comma 6, del d.l. n. 39 del 2009 - Interpretazione - Momento rilevante ai fini dell'indennizzo - Data del decreto di esproprio - Esclusione - Data del sisma - Applicabilità - Fondamento.
In tema di interventi urgenti conseguenti al sisma nella Regione Abruzzo, ai fini della determinazione dell'indennità per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni attuate in forza del piano approvato dal Commissario straordinario, l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 39 del 2009, conv. con modif. in l. n. 77 del 2009, si interpreta nel senso che il momento rilevante per la determinazione del valore del bene immobile coinvolto va individuato nella data del sisma e non in quella, successiva, di emissione del decreto di esproprio, in quanto la disposizione - avente natura speciale e derogatoria rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 32 del d.p.r. n. 327 del 2001 - retrodatando la determinazione di siffatto valore mira ad evitare che lo stesso possa essere influenzato, in aumento, proprio dalla eccezionale esigenza di unità abitative conseguenti al sisma e dalla decisione di destinare l'immobile al soddisfacimento di tale pubblico interesse, così evitando ingiuste locupletazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20655 del 17/07/2023 (Rv. 668310 - 01)