Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18445 del 28/06/2023 (Rv. 667972 - 01)
Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - risarcimento del danno possesso - effetti - usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari - Occupazione usurpativa da parte della pubblica amministrazione - Usucapione del fondo da parte dell'ente occupante - Compatibilità - Fondamento.
L'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione; non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, essendo l'acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l'intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18445 del 28/06/2023 (Rv. 667972 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2043