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Procedimento - liquidazione dell’indennità - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25203 del 19/09/2024 (Rv. 672410-01)

Indennità aggiuntiva ex art. 42 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Spettanza - Interpretazione restrittiva - Detenzione del fondo in base a rapporto derivato non intercorrente con il proprietario - Esclusione - Fondamento.

In tema di espropriazione, l'indennità aggiuntiva, prevista dall'art. 42 del d.P.R. n. 327 del 2001 in favore del fittavolo, del mezzadro e compartecipante, costretti ad abbandonare il fondo da loro direttamente coltivato, non spetta a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma (nella specie, coloro che detengono il fondo in base ad un rapporto derivato da quello di affitto agrario intercorrente tra proprietario ed un diverso soggetto), poiché l'impiego di risorse pubbliche, nell'ottica di un bilanciamento dei valori in gioco, impone una lettura restrittiva della norma, al fine di evitare una dilatazione oltre misura dell'impegno finanziario richiesto.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25203 del 19/09/2024 (Rv. 672410-01)