pubblica amministrazione - obbligazioni - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26657 del 18/12/2014
Enti locali - Finanziamento opera pubblica da parte di altro ente pubblico - Disciplina ex art. 23 del d.l. N. 66 del 1989 - Applicabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26657 del 18/12/2014
Il divieto, per i Comuni, in base all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o, in sua mancanza, dal segretario) sul competente capitolo di bilancio di previsione, si applica anche se la spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico, ferma restando la necessaria verifica della copertura della spesa nel bilancio del Comune che ne assume l'impegno.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26657 del 18/12/2014