Pubblica amministrazione - obbligazioni - arricchimento senza causa – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18567 del 21/09/2015
Enti locali - Impegno di spesa attivato in violazione dell'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989 - Costituzione del rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario - Conseguenze - Esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. verso l'ente - Esclusione - Fattispecie in tema di opere effettuate presso un ospedale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18567 del 21/09/2015
Il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione degli enti medesimi, risponde - ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla l. n. 144 del 1989, applicabile "ratione temporis" - degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, rispetto al quale è preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inammissibile l'azione ex art. 2041 c.c. contro la gestione liquidatoria di una disciolta USL e la regione, subentrata negli obblighi già facenti capo alla prima, con riferimento a lavori eseguiti all'interno di un ospedale e ordinati dal presidente della USL senza alcuna delibera, né contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18567 del 21/09/2015