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Pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7862 del 26/03/2008

Dirigente di uffici dirigenziali generali - Potere sostanziale di gestione delle liti - Sussistenza - Potere processuale di stare in giudizio - Esclusione - Fattispecie relativa ad un Provveditorato agli studi.

La norma dell'art. 16 lett. f) del d.lgs. n. 165 del 2001, laddove dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali o di strutture sovraordinate "promuovono e resistono alle liti", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione nei giudizi, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. (Nella specie, nel regime precedente la costituzione dei centri servizi amministrativi, la S.C. ha affermato il principio su esteso, escludendo il potere di stare in giudizio di un Provveditorato agli studi e ammettendo solo quello del Ministero).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7862 del 26/03/2008