Credito per interessi e maggior danno da svalutazione - Costituzione in mora - Fatto costitutivo del diritto - Conseguenze - Onere probatorio a carico dell'attore.
Con riguardo ai debiti pecuniari della P.A., la costituzione in mora è un elemento costitutivo della pretesa avente ad oggetto gli interessi e l'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare la ricezione della intimazione scritta di pagamento da parte del debitore, anche in mancanza di specifiche eccezioni o allegazioni di quest'ultimo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21340 del 18/09/2013