Pubblica amministrazione - obbligazioni - arricchimento senza causa - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15937 del 27/06/2017
Obbligo indennitario della P.A. - Presupposti - Riconoscimento dell'utilità - Necessità - Esclusione - Fondamento - Limite del cd."arricchimento imposto" - Fattispecie.
Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso; tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell’articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. “arricchimento imposto”, potendo, invece, l’Amministrazione eccepire e provare che l’indennizzo non è dovuto laddove l’arricchito ha rifiutato l’arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell’“eventum utilitatis”. (In applicazione del superiore principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l’indennizzo per indebito arricchimento per l’esecuzione, da parte dell’appaltatore, di opere aggiuntive in assenza di qualsiasi richiesta o autorizzazione e, quindi, in violazione di uno specifico precetto normativo).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15937 del 27/06/2017