Contratto stipulato con il privato - Mancanza della forma scritta - Nullità ex art. 2035 cod. civ. - Esclusione - Azione di indebito arricchimento nei confronti della P. A. - Esperibilità da parte del privato adempiente.
Il contratto stipulato dal privato con la P.A., ma nullo per difetto di forma scritta, non può essere considerato contrario al buon costume ai sensi dell'art. 2035 codice civile. Ne consegue che il privato, il quale abbia effettivamente eseguito la propria prestazione, può utilmente agire nei confronti della P.A. con l'azione di indebito arricchimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8722 del 02/09/1998