Pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma - Transazioni stipulate dagli enti pubblici – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 638 del 14/01/2019
Forma scritta "ad probationem" ex art. 1967 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Forma scritta "ad substantiam" – Necessità - Fondamento.
Il principio secondo cui la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso, manifestarsi attraverso la forma scritta, trova integrale applicazione anche con riferimento alle transazioni concluse dagli enti pubblici, le quali debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui all'art. 1967 c.c., che richiede, per tale tipo di contratto, detta forma solo "ad probationem", il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 638 del 14/01/2019