Pubblica amministrazione - obbligazioni - arricchimento senza causa - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11209 del 24/04/2019 (Rv. 653710 - 01)
Obbligo indennitario della P.A. - Presupposti - Riconoscimento dell'utilità - Necessità - Esclusione - Fondamento - Limite del cd. "arricchimento imposto" - Fattispecie.
Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso; tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'"eventum utilitatis". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva riconosciuto all'appaltatrice l'indennizzo per indebito arricchimento per prestazioni sanitarie fornite oltre il tetto di spesa fissato dalla P.A.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11209 del 24/04/2019 (Rv. 653710 - 01)