Autorefezione individuale nella mensa scolastica
Pubblica amministrazione - servizi pubblici - Servizio di mensa scolastica - Autorefezione individuale - Diritto soggettivo perfetto ed incondizionato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado non possono invocare un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, da esercitarsi nell'orario della mensa e nei locali scolastici, atteso che l'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel contesto delle istituzioni scolastiche, cui spetta, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di istituire il servizio mensa quale servizio pubblico, a domanda individuale, prestato in favore degli alunni che hanno optato per il "tempo pieno" e "prolungato" quale offerta formativa comprendente la mensa, esercitando così una libertà di scelta educativa dalla quale scaturisce, in attuazione del principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica, il loro diritto di partecipare al procedimento amministrativo al fine di influire sulle modalità di gestione del servizio pubblico di mensa, ma non il diritto sostanziale di performare quel servizio secondo le proprie esigenze individuali.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20504 del 30/07/2019 (Rv. 654945 - 01)