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Eccezione tempestivamente sollevata dall'Avvocatura dello Stato – Cass. n. 25499/2021

Pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. - capacità e legittimazione processuale - Erronea instaurazione del contraddittorio nei confronti di un Ministero al posto di altro - Art. 4 della l. n. 260 del 1958 - Applicabilità - Condizioni - Eccezione tempestivamente sollevata dall'Avvocatura dello Stato - Concessione di un termine per la corretta instaurazione del contradittorio - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

 

L'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l’atto avrebbe dovuto essere notificato.

Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021 (Rv. 662257 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_354

Corte

Cassazione

25499

2021