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Necessità dell'impegno di spesa ai fini della sua validità e vincolatività – Cass. n. 9364/2023

Pubblica amministrazione - obbligazioni - arricchimento senza causa - Ente pubblico - Transazione - Necessità dell'impegno di spesa ai fini della sua validità e vincolatività - Sussistenza - Conseguenze della sua assenza - Nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione - Efficacia ostativa del giudicato - Esclusione.

 

È estendibile alla transazione il principio per cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione e senza che assuma portata ostativa a tal fine alcun giudicato esterno.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9364 del 05/04/2023 (Rv. 667485 - 01)

 

Corte

Cassazione

9364

2023