Autorità amministrativa costituitasi personalmente a mezzo di funzionario delegato - Diritto al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato - Esclusione - Liquidazione delle spese - Spettanza - Condizioni.
L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23825 del 04/08/2023 (Rv. 668721 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091