Appalto di opere pubbliche - Cessione del credito al corrispettivo in favore del subappaltatore - Efficacia nei confronti della P.A. - Applicabilità dell'art. 115, comma 3, d.p.r. n. 554 del 1999 ("ratione temporis" vigente) - Fondamento.
In caso di subappalto, la cessione del credito al corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione (committente, debitrice ceduta), ex art. 115, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999, ove quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di cessione nei suoi confronti, trattandosi di una regola che esprime un adeguato punto di equilibrio tra l'esigenza di agevolare il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione ed il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25284 del 25/08/2023 (Rv. 668875 - 01)