Obbligazioni - arricchimento senza causa - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13159 del 14/05/2024 (Rv. 671149-01)
Pubblica amministrazione - Obbligazioni - Ente locale - Atto di assunzione di un obbligo contrattuale con assunzione di spesa - Emissione dell'impegno di spesa con relativa attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000 - Necessità - Violazione - Conseguenze - Nullità dell’atto e del susseguente contratto - Rilevabilità d’ufficio anche in cassazione - Sussistenza - Fattispecie.
L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa. (Nella specie la S.C., decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta da alcuni proprietari di immobili nei confronti di un comune, rilevando d'ufficio la nullità della delibera del consiglio comunale con la quale l'ente aveva garantito il pagamento dei canoni dei contratti di locazione stipulati con gli occupanti abusivi degli immobili stessi, in quanto priva di attestazione della copertura finanziaria).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13159 del 14/05/2024 (Rv. 671149-01)