Obbligazioni - mora della p.a. - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13249 del 19/05/2025 (Rv. 674830 - 01)
Restituzioni all’esportazione - Reg. CE n. 3665 del 1987 - Richiesta stragiudiziale di pagamento - Costituzione in mora dell’Amministrazione - Idoneità - Conseguenze - Interessi moratori - Spettanza - Decorrenza.
In tema di "restituzioni" all'esportazione, come disciplinate dal Regolamento CE n. 3665 del 1987 (applicabile ratione temporis), la richiesta stragiudiziale di corresponsione del relativo sussidio economico, rivolta dal creditore esportatore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria debitrice, costituisce atto idoneo a costituire in mora quest'ultima, anche agli effetti delle norme di contabilità di Stato, a decorrere dalla scadenza del termine ragionevole entro il quale l'Amministrazione medesima deve svolgere e completare il procedimento di verifica previsto dal Regolamento suddetto; pertanto, conclusasi positivamente tale verifica e spirato quel termine senza l'avvenuto pagamento del menzionato sussidio, spettano al creditore esportatore gli interessi moratori sull'importo dello stesso e con l'indicata decorrenza.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13249 del 19/05/2025 (Rv. 674830 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1219