Iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori – Cass. n. 23881/2021
Azienda - cessione - debiti - Responsabilità del cessionario per i debiti - Presupposti - Sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie da parte del cedente - Necessità - Esclusione - Iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di cessione d'azienda, nel caso disciplinato dall'art. 2560, comma 2, c.c., la sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie non si pone come requisito costitutivo al fine dell’assunzione, da parte del cessionario - quale accollante e nei confronti dei terzi creditori - della responsabilità per i debiti del cedente, potendo questi ultimi essere provati anche attraverso altri riscontri e mediante presunzioni; solo l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda rappresenta propriamente, infatti, un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta, avendo lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori - già contraenti con l'impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui all'art. 2560, comma 1, c.c. - quanto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, limitandosi ad esaminare il libro degli inventari e ritenendolo inopponibile all'imprenditore, siccome non sottoscritto, aveva valorizzato la sola annotazione del credito contenuta nell'inventario, trascurando di considerare che lo stesso credito era anche annotato sul libro giornale).
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 23881 del 03/09/2021 (Rv. 662079 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2560, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2709, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729