Azienda - cessione - debiti - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32487 del 22/11/2023 (Rv. 669499 - 01)
Riconducibilità del debito a posizioni contrattuali non ancora definite e oggetto di successione a norma dell'art. 2558 c.c. - Inapplicabilità del limite alla responsabilità dell'acquirente previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. - Fattispecie.
In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta (secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori) è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c., inserendosi la responsabilità, in tal caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, al debito conseguente al mancato pagamento, prima dell'insorgenza dell'affitto d'azienda, dei premi relativi a un contratto di assicurazione stipulato dalla cedente, aveva ritenuto applicabile l'art. 2560 c.c., omettendo di considerare che, per essersi completata la fattispecie risolutoria di cui all'art. 1901, comma 3, c.c., dopo la stipula del suddetto affitto, a venire in questione era, piuttosto, la cessazione di un contratto trasferitosi in capo all'affittuario ai sensi dell'art. 2558 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32487 del 22/11/2023 (Rv. 669499 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2558, Cod_Civ_art_2560, Cod_Civ_art_1901