“Status” di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione per ragioni umanitarie
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - stranieri - riconoscimento dello “status” di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione per ragioni umanitarie - commissione di un grave reato all’estero quale condizione ostativa al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione per motivi umanitari - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27504 del 30/10/2018
>>> In materia di protezione internazionale, il diritto al riconoscimento dello "status" di rifugiato e della protezione sussidiaria non può essere concesso, rispettivamente ai sensi degli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. h) e l), n. 1, del d.lgs. n. 18 del 2014, a chi abbia commesso un reato grave al di fuori dal territorio nazionale, anche se con un dichiarato obiettivo politico, così come, per identità di "ratio", non può essere riconosciuta la protezione per motivi umanitari. Tale causa ostativa, in quanto condizione dell'azione, deve essere accertata alla data della decisione e, involgendo la mancanza dell'elemento costitutivo previsto dalla suddetta legge, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in appello.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27504 del 30/10/2018