Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - protezione umanitaria - presupposti - pericolo conseguente al rientro in patria in condizioni di vulnerabilità - rilevata insussistenza di atti di persecuzione e violenze - rigetto - illegittimità - obbligo di valutazione delle allegazioni e produzioni documentali – sussiste - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 12/11/2018
Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamene dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l'accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l'esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 12/11/2018