Processo - Competenza funzionale - Tribunale ordinario e Sezione specializzata in materia di immigrazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6563 del 06/03/2019
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Processo - Competenza funzionale - Tribunale ordinario e Sezione specializzata in materia di immigrazione - Sussistenza - Violazione - Rilevabilità d'ufficio - Affermazione - Limite temporale - Rinvio della udienza di prima comparizione - Ammissibilità - provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - In genere.
In tema di disciplina dell'immigrazione, la competenza a provvedere sull'impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, è da ritenersi di natura funzionale e va attribuita, a far data dal 18 febbraio 2017, alla sezione distrettuale specializzata in materia di immigrazione, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a) del d.l. n. 13 del 2017. Ne consegue che, a tenore dell'art.38 c.p.c., il Tribunale, rispettando il limite temporale dell'udienza di cui all'art.183 c.p.c. possa tempestivamente rilevare"ex officio" la propria incompetenza funzionale sciogliendo la riserva assunta a detta udienza ed assegnando alle parti i termini per la riassunzione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6563 del 06/03/2019