Condizione dello straniero - Protezione umanitaria – Cass. 13079/2019
Condizione di vulnerabilità - Valutazione caso per caso - Necessità - Tipizzazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di "vulnerabilità" del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l'espulsione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva escluso la protezione umanitaria poiché il richiedente non aveva dimostrato l'appartenenza a particolari categorie soggettive - minori, genitori con figli minori, donne in gravidanza, anziani non autosufficienti, disabili, persone con disturbi psichici ecc. -, né l'esistenza di una concreta situazione di rischio per la vita e l'integrità fisica come la tortura o la compressione della sua libertà individuale - schiavitù, lavoro forzato, tratta di esseri umani -, tutte situazioni invece assimilabili a quelle suscettibili di tutela tipica).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13079 del 15/05/2019 (Rv. 654164 - 01)