Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21881 del 30/08/2019 (Rv. 655165 - 01)
Protezione internazionale - Art. 3, commi 1 e 3, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007 - Obbligo di valutazione analitica di tutte le risultanze istruttorie - Insussistenza - Valutazione globale - Sufficienza - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, il disposto dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 251 del 2007, nell'imporre al richiedente di presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, costituisce un aspetto del più generale dovere di collaborazione istruttoria a cui lo stesso è tenuto, ma non fissa una regola di giudizio, sicché la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi, ai sensi del successivo comma 3, lett. b), rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, né a compiere l'analitica valutazione di ciascun documento prodotto, ma deve soltanto fornire, mediante un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, un'esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21881 del 30/08/2019 (Rv. 655165 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116