Protezione internazionale - Provvedimento amministrativo di revoca della protezione sussidiaria - Violazione dell'obbligo di avviso dell'inizio del procedimento - Nullità del provvedimento amministrativo di revoca - Esclusione - Obbligo del Giudice di consentire all'impugnante tutte le difese non spiegate a motivo dell'omesso avviso - Sussiste.
In materia di revoca della protezione internazionale, l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento di cui all'art. 33, comma 1 del d.lgs. n.25 del 2008, non determina alcuna nullità della decisione di revoca per carenza di un requisito formale, ma impone al giudice, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione avverso il provvedimento della Commissione nazionale per il diritto di asilo, di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale, tutte le difese che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto spiegare in fase amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21143 del 07/08/2019 (Rv. 654952 - 01)