Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24384 del 30/09/2019 (Rv. 655430 - 01)
Protezione internazionale - Convenzione di Ginevra del 1951 - Manuale dell'Alto Commissariato O.N.U. sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello "status" di rifugiato - Natura giuridica - Ricorso per cassazione - Violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Inammissibilità - Fattispecie.
In tema di riconoscimento della protezione internazionale, è inammissibile la censura, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., di errata interpretazione di un paragrafo del "Manuale sulle procedure e sui criteri di determinazione dello 'status' di rifugiato" ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo del 1967, atteso che tale testo, integrando una mera raccolta
di indicazioni sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello "status” di rifugiato fondate sull'esperienza dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati dall'entrata in vigore della detta Convenzione, non ha natura di norma imperativa. (Nella specie, il motivo di ricorso invocava l'art. 136 del Manuale, secondo cui una persona che abbia sofferto gravi forme di persecuzione non dovrebbe essere rimpatriata anche qualora si fossero verificate modifiche istituzionali nel paese di origine).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24384 del 30/09/2019 (Rv. 655430 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1