Garanzia linguistica - Art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Diritto alla traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio - Insussistenza - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, l'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell'ambito endo-procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l'assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23760 del 24/09/2019 (Rv. 655336 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_122_2, Cod_Proc_Civ_art_123