"Status" di rifugiato - Riconoscimento - Fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine - Onere probatorio - Contenuto.
Requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30969 del 27/11/2019 (Rv. 656199 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729