Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32961 del 13/12/2019 (Rv. 656499 - 01)
Controversie in tema di protezione internazionale - disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 - Amministrazione rimasta contumace in primo grado - Termine breve per la proposizione dell'appello - Decorrenza - Notificazione su istanza di parte - Necessità - Fondamento.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - In genere.
In tema di protezione internazionale, nelle controversie regolate dalla disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, il termine breve per la proposizione dell'appello decorre, quando l'Amministrazione sia rimasta contumace in primo grado, solo nel caso in cui l'altra parte abbia notificato la decisione, applicandosi in mancanza il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., perché il disposto dell'art. 702 quater c.p.c., secondo il quale l'ordinanza del giudice deve essere appellata entro trenta giorni dalla sua notificazione o comunicazione, opera solo nei confronti della parte costituita.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32961 del 13/12/2019 (Rv. 656499 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327