Espulsione - Impugnazione - Rischio di persecuzione nel paese di origine - Mancata conoscenza da parte dell'autorità amministrativa che ha adottato il provvedimento - Omessa presentazione di domanda di protezione internazionale - Irrilevanza.
In tema di protezione internazionale, l'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 sancisce il divieto di espulsione in caso di rischio di persecuzione nel paese di origine, che può essere dedotto per la prima volta nel giudizio di impugnazione della misura espulsiva di cui all'art. 13 del citato decreto, essendo irrilevante il fatto che al momento dell'adozione dell'atto impugnato tale rischio non fosse noto all'autorità amministrativa o che lo straniero non avesse in precedenza presentato una domanda di protezione internazionale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32331 del 11/12/2019 (Rv. 656498 - 01)