Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31565 del 03/12/2019 (Rv. 656477 - 01)
Permesso di soggiorno per motivi familiari - Condizioni sostanziali e regole procedurali di cui agli artt. 29 e 30 d.lgs. n. 286 del 1998 - Rispetto - Necessità - Fondamento.
In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno, (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo) tranne che nell'ipotesi prevista dalla lett. d) del detto art. 30, ove colui che formula la relativa istanza deve però esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore residente in Italia, non essendo peraltro sufficiente la sola esistenza di un nucleo familiare per consentire la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato, fermo restando che, in presenza di altri presupposti, l'interesse superiore del minore è comunque tutelato dall'art. 31 del medesimo d.lgs.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31565 del 03/12/2019 (Rv. 656477 - 01)