Opposizione all'espulsione - Concreto pericolo di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti - Deduzione da parte dell'opponente - Necessità - Sufficienza - Fondamento.
In tema di protezione internazionale e in relazione all'istituto del divieto di espulsione o respingimento ex art_ 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, è sufficiente, in sede di opposizione alla misura espulsiva, che vi sia l'allegazione da parte dello straniero opponente del concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel Paese d'origine, in quanto la citata norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3875 del 17/02/2020 (Rv. 657059 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO