Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2355 del 03/02/2020 (Rv. 656724 - 01)
Protezione internazionale - Obbligo di acquisizione delle informazioni sulla situazione esistente nel Paese di origine - Limitazione a fatti e motivi esposti nella richiesta di protezione internazionale - Ragioni.
L'art_ 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel prevedere che "ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2355 del 03/02/2020 (Rv. 656724 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO