Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4226 del 19/02/2020 (Rv. 657238 - 01)
Decreto di espulsione - Mancata traduzione del provvedimento - Nullità - Deducibilità mediante opposizione tardiva - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del relativo decreto nella lingua propria del destinatario determina la nullità (non l'inesistenza) del provvedimento che, pur potendo essere fatta valere con l'opposizione tardiva, non è deducibile senza limiti di tempo, occorrendo a tal fine verificare se la violazione dell'art_ 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 abbia effettivamente determinato un'ignoranza sul contenuto dell'atto tale da impedirne l'identificazione e se, "medio tempore", lo straniero non abbia comunque avuto adeguata conoscenza della natura dell'espulsione e del rimedio proponibile, nel qual caso è da tale momento che dovrà farsi decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione tardiva fondata sull'intervenuta nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4226 del 19/02/2020 (Rv. 657238 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO