Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Ricorso per cassazione - Mutamento dei fatti allegati - Inammissibilità - Fattispecie.
E' inammissibile il mutamento dei fatti allegati a sostegno di una domanda di protezione umanitaria nel giudizio di legittimità, anche quando i medesimi fatti, nel giudizio di merito, siano stati posti a base della domanda di protezione sussidiaria. (Nella fattispecie, l'allegata violazione del diritto allo studio era stata posta, nel giudizio di merito, a fondamento della domanda di protezione sussidiaria, mentre nel ricorso per cassazione è stata posta a sostegno della domanda di protezione umanitaria, prospettata fin dall'inizio del procedimento, ma con allegazioni fattuali diverse).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 6923 del 11/03/2020 (Rv. 657499 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099