Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6897 del 11/03/2020 (Rv. 657477 - 01)
Protezione internazionale - Valutazione della domanda - Art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007 - Diritto del richiedente ad essere creduto - Esclusione - Conseguenze.
In tema di protezione internazionale, l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 impone al giudice soltanto l'obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perché il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perché abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6897 del 11/03/2020 (Rv. 657477 - 01)