Protezione internazionale - Procedimento - Trattazione da parte di un giudice onorario - Rimessione della causa al collegio della sezione specializzata - Nullità - Esclusione - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l'estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell'art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7878 del 16/04/2020 (Rv. 657679 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_174, Cod_Proc_Civ_art_276