Protezione sussidiaria - Minaccia o violenza proveniente da privato - Specificità dell'allegazione - Necessità - Integrazione istruttoria officiosa - Esclusione - Fattispecie.
In tema di protezione sussidiaria, quando si deduca un fatto suscettibile di rilevare ex artt. 14 lett. a) e b) del d. lgs. n. 251 del 2007, riconducibile all'azione di privati,l'onere di allegazione del richiedente deve essere adempiuto in termini sufficientemente specifici, non potendosi, in mancanza, attivare l'obbligo di integrazione istruttoria officiosa ex art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 e 27 del d.lgs. n. 25 del 2008 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto non fosse riconducibile al concetto di "danno grave" la mera difficoltà, allegata dal richiedente, di pagare i creditori nel suo paese di origine).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8930 del 14/05/2020 (Rv. 657903 - 01)