Protezione internazionale - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello di rigetto della domanda - Deposito della copia autentica della sentenza impugnata - Necessità - Fondamento.
Il ricorso per cassazione contro la pronuncia della Corte d'appello che abbia rigettato la domanda di protezione internazionale deve essere proposto, ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., con il deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica del provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8768 del 11/05/2020 (Rv. 657798 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369