Protezione sussidiaria disciplinata dall'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 - Presupposti - Cooperazione istruttoria del giudice - Priorità rispetto alla valutazione di credibilità - Eccezioni.
La protezione sussidiaria, disciplinata dall'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, ha come presupposto la presenza, nel Paese di origine, di una minaccia grave e individuale alla persona, derivante da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, il cui accertamento, condotto d'ufficio dal giudice in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del richiedente, salvo che il giudizio di non credibilità non riguardi le affermazioni circa lo Stato di provenienza le quali, ove risultassero false, renderebbero inutile tale accertamento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 03)