Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Cass. n. 16119/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Accertamento - Comparazione tra integrazione raggiunta in Italia e situazione esistente nel paese d'origine - Assoluta e inemendabile povertà - Rilevanza - Condizioni - Fondamento.
In tema di protezione umanitaria, nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 vigente ratione temporis, ai fini dell'accertamento della situazione di vulnerabilità allegata dal richiedente, il giudice del merito, in virtù del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, è tenuto ad operare una comparazione tra la condizione nella quale verrebbe a trovarsi lo straniero nel paese di provenienza, da valutarsi all'attualità, e quella di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, tenendo conto, ove allegata, anche della condizione economico-sociale del paese di origine, dovendosi verificare se ivi si sia determinata una situazione, dettata da ragioni d'instabilità politica o altro, di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile, anche in tale ipotesi, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16119 del 28/07/2020 (Rv. 658603 - 01)