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Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Cass. n. 14839/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Contenuto - Allegazioni in ordine all'avvenuta comunicazione del decreto impugnato - Necessità - Deposito di copia autentica del decreto e della relazione di comunicazione con attestazione di conformità delle ricevute PEC - Obbligatorietà - Omissione - Conseguenze – Eccezioni -impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento .

In tema di protezione internazionale, il ricorrente per cassazione che agisca ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 è tenuto ad allegare l'avvenuta comunicazione del decreto impugnato (o la mancata esecuzione di tale adempimento), producendo, a pena d'improcedibilità, copia autentica del provvedimento unitamente alla relazione di comunicazione, munita di attestazione di conformità delle ricevute PEC, fermo restando che il mancato deposito di tale relazione é irrilevante non solo nel caso in cui il ricorso sia comunque notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (cd. prova di resistenza), ma anche quando essa risulti comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita a seguito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, sempre che l'acquisizione sia stata in concreto effettuata e che da essa risulti l'avvenuta comunicazione, non spettando alla Corte attivarsi per supplire, attraverso tale via, all'inosservanza della parte al precetto posto dall'art. 369, comma 2, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14839 del 10/07/2020 (Rv. 658390 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369,

Corte

Cassazione

14839

2020 

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