Domanda di protezione sussidiaria - Cass. n. 13940/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Vicenda personale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Limiti - Accertamento ufficioso dell'effettiva situazione nel Paese o nella regione di provenienza - Necessità - Fattispecie.
Lo straniero che chieda il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 non ha l'onere di presentare, tra gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda (art. 3, comma 1, d.lgs. cit.), quelli che si riferiscono alla sua storia personale, salvo quanto sia indispensabile per verificare il Paese o la regione di provenienza, perché, a differenza delle altre forme di protezione, in quest'ipotesi non rileva alcuna personalizzazione del rischio, sicché, una volta che il richiedente abbia offerto gli elementi utili alla decisione, relativi alla situazione nello Stato o nella regione di origine, il giudice deve accertare anche d'ufficio se effettivamente in quel territorio la violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato sia di intensità tale da far rischiare a chiunque vi si trovi di subire una minaccia grave alla vita o alla persona, senza che alcuna valutazione di non credibilità, che non riguardi l'indicazione dello Stato o regione di provenienza, possa essere di ostacolo a tale accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, dopo aver dato atto dell'esistenza di una situazione di violenza generalizzata in Mali, Paese di origine del richiedente, ritenendo non credibile il racconto di quest'ultimo, non aveva compiuto alcun accertamento sulle condizioni socio-politiche ivi esistenti, necessarie per verificare se vi fosse una situazione di conflitto armato interno).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13940 del 06/07/2020 (Rv. 658384 - 02)