Domanda subordinata rimasta assorbita - Riproposizione in appello - Cass. n. 13721/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Domanda principale accolta in primo grado - Domanda subordinata rimasta assorbita - Riproposizione in appello - Necessità - Omissione - Conseguenze - Presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. - Fattispecie.
L'appellato che abbia ottenuto l'accoglimento della sua domanda principale nel giudizio di primo grado è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest'ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione. (nella specie la S.C. ha ritenuto come rinunciata la domanda di protezione umanitaria non riproposta dal ricorrente in appello in un giudizio in cui il giudice di primo grado aveva accolto la sua richiesta di protezione umanitaria, ma la corte territoriale aveva poi riformato la decisione, negando la protezione sussidiaria e non pronunciando in materia di protezione umanitaria).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - Sentenza n. 13721 del 03/07/2020 (Rv. 658135 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346