Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Protezione umanitaria - Presupposti - Verifica da parte del giudice - Modalità - Allegazione da parte del richiedente dei fatti costitutivi - Necessità - Contenuto.
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l'esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13573 del 02/07/2020 (Rv. 658090 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112
corte
cassazione
13573
2020