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Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia di familiare di minore straniero - Cass. n. 15642/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia di familiare di minore straniero - Presupposti - Valutazione - Divieto di espulsione del minore - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

La speciale autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in territorio italiano, prevista dall'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 in favore del familiare del minore straniero che si trovi in Italia, si fonda sul presupposto che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. cit., quest'ultimo non può essere espulso. Ne consegue che la valutazione delle condizioni per il rilascio di detta autorizzazione non può esaurirsi in un giudizio sul radicamento del minore sul territorio italiano, il quale si risolverebbe in una grave violazione del divieto di espulsione. Tale considerazione può essere utilizzata solo come elemento integrativo, che concorre alla formulazione del giudizio prognostico, il quale deve fondarsi, indefettibilmente, sull'accertamento, secondo un giudizio probabilistico, del nesso causale tra l'allontanamento coattivo del genitore e i verosimili effetti pregiudizievoli sull'equilibrio psico-fisico del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva negato la richiesta autorizzazione esclusivamente in base alla ritenuta mancanza di radicamento del minore nel territorio italiano in ragione della tenera età dello stesso).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15642 del 22/07/2020 (Rv. 658499 - 01)

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