Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Valutazione - Minore età del richiedente al momento dell'ingresso in Italia - Rilevanza - Fondamento.
STRANIERO
PROTEZIONE UMANITARIA
In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutare la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia, trattandosi di condizione personale di particolare vulnerabilità la quale, al pari di altre (come lo stato di gravidanza, l'età avanzata, la disabilità, etc.), determina, pur in mancanza di un concreto rischio per la vita, l'integrità fisica o la libertà individuale, il pericolo, in caso di rimpatrio, di una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili del richiedente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17185 del 14/08/2020 (Rv. 658956 - 02)
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