Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Valutazione solitudine e indigenza economica - Cass. n. 17118/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Valutazione - Solitudine e indigenza economica - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
STRANIERO
PROTEZIONE UMANITARIA
Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie (nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis"), l'accertamento della condizione di vulnerabilità deve avvenire alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel paese d'origine del richiedente e, dall'altro, del percorso di integrazione sociale da quest'ultimo intrapreso nel paese di destinazione, sicché le dedotte ragioni di solitudine e di indigenza economica, in caso di rientro nel paese di origine, non possono essere poste a fondamento del rilascio del menzionato permesso, in quanto non integranti una grave violazione dei diritti umani.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17118 del 13/08/2020 (Rv. 658952 - 01)