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Protezione internazionale umanitaria - Condizione di vulnerabilità – Cass. n. 18805/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Accertamento - Sussistenza del rischio di lesione dei diritti fondamentali nel paese di origine - Specificazione dei singoli diritti esposti a pericolo - Necessità - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la valutazione comparativa tra l'integrazione raggiunta in Italia e la situazione soggettiva ed oggettiva nella quale il richiedente verrebbe a trovarsi nel paese di origine ove fosse rimpatriato, deve essere effettuata, con riferimento a quest'ultima, avuto riguardo al rischio di lesione dei diritti fondamentali, dovendo il giudice del merito specificare in concreto l'esistenza o l'inesistenza di un rischio siffatto, dando conto di quali siano i diritti esposti a pericolo per effetto del rimpatrio.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria il riferimento alle "difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale", trattandosi di condizione descritta in termini generici ed astratti, inidonea a definire una vera e propria situazione di privazione dei diritti umani).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18805 del 10/09/2020 (Rv. 658816 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

18805

2020